Quando si parla di trust patrimoniale, la mente di molti non addetti ai lavori corre al fondo patrimoniale: in realtà, si tratta di due concetti e di due istituti ben diversi, che è bene imparare a riconoscere e a distinguere. Vale la pena, certo, di individuare le analogie e le caratteristiche in comune: tutti e due si contraddistinguono per la presenza di un patrimonio che è destinato a un determinato obiettivo, e tutti e due separano il patrimonio in questione dal resto del patrimonio in possesso del soggetto titolare, tramite quella che viene definita segregazione. Tanto il trust quanto il fondo prevedono un vincolo di destinazione a una finalità specifica: nel primo caso si tratta di un interesse meritevole di tutela, mentre nel secondo caso si tratta delle esigenze della famiglia.
Ancora, va notato che tutti e due gli istituti propongono una netta differenziazione tra il negozio dispositivo e l'atto istitutivo: quest'ultimo non è altro che l'atto grazie al quale entrambi gli strumenti possono essere generati e che include le varie regole che li normano, mentre il negozio dispositivo corrisponde all'atto che serve a trasferire i beni nel trust o nel fondo. A proposito del trust patrimoniale, chi vuole saperne di più può cliccare sul sito www.trustpatrimoniale.com per scoprire i servizi messi a disposizione da un'azienda del settore e dal suo team di professionisti.
Perché il trust patrimoniale è diverso dal fondo
Se è vero che sia il trust che il fondo possono – in teoria – coesistere con il regime patrimoniale della famiglia, è altrettanto vero che entrambi hanno come oggetto un diritto e non un bene. Per quel che riguarda le differenze, invece, il trust presuppone che il trustee dia il proprio consenso e accetti di vedersi conferiti i beni, cosa che invece non può succedere con il fondo, il quale non richiede accettazione. Per capire meglio le dinamiche del trust può essere utile fare un esempio concreto: si immagini un soggetto che voglia trasferire un immobile del valore di 200mila euro in trust ma che debba fare i conti con una ristrutturazione che costerà più di 200mila euro.
Un bene di questo tipo presenterebbe un aggravio sin troppo elevato per il trustee, il quale – di conseguenza – sarebbe legittimato a non accettarlo se non intendesse farlo. La flessibilità è una caratteristica del trust, che – quindi – lascia un certo margine di scelta al trustee, al punto che questo può decidere non solo di non accettare un bene, ma anche di accettarlo solo a fronte di determinate condizioni. Il fondo, invece, ha molti più paletti e molti più limiti, sia di carattere oggettivo che di carattere soggettivo, anche dal punto di vista dei destinatari.
Una ulteriore differenza tra i due istituti, poi, deve essere individuata nell'atto programmatico, nel senso che l'atto che istituisce il trust propone un programma, mentre l'atto che istituisce il fondo riguarda unicamente dei beni che già esistono.