Con la legge del 25 gennaio 1994 N. 70, il D. Lgs. N. 22/1997, chiamato decreto Ronchi e, più tardi, il D. Lgs. N. 152/2006, sono state stabilite delle procedure standard che possono essere attuate tramite alcuni strumenti particolari, per gestire il continuo e crescente flusso della produzione dei rifiuti speciali, con lo scopo ben preciso di riuscire a controllare la gestione e lo smaltimento rifiuti edili sia dal punto di vista logistico che, soprattutto, economico.
Si tratta nello specifico di tre strumenti distinti: il FIR, il Registro di carico e scarico dei rifiuti e il MUD, ovvero il modello di dichiarazione ambientale chiamato “740 verde” in caso di produzione di rifiuti speciali e pericolosi.
Certamente, anche il settore dell’edilizia è direttamente interessato da queste normative, perché i rifiuti da cantiere che sono residui delle attività di demolizione e costruzione con componente principalmente di frazione inerte, insieme a quelli derivanti anche da qualsiasi attività di scavo, sono dei rifiuti da assimilare alla categoria dei rifiuti speciali, e non a quelli urbani e classici.
Il caso più frequente è quello in cui è preciso compito dell’impresa edile quello di occuparsi dello smaltimento di tali scarti e della compilazione del FIR. Qualora poi il carico fosse affidato ad altri soggetti per il trasporto, il detentore attuale dei rifiuti deve ricevere il FIR controfirmato e datato, nell’arco di tre mesi dall’affidamento del suddetto carico di rifiuti, oltre questo preciso termine è tenuto a comunicare alla rispettiva provincia di appartenenza la mancata ricezione del documento.
Rifiuti da costruzione e demolizione
I rifiuti edili provenienti da attività di costruzione e/o demolizione prodotti con maggiore frequenza sono, nello specifico: le terre e le rocce da scavo, aventi codice rifiuto CER 170504, i materiali misti da costruzione e demolizione, aventi codice rifiuto CER 170904, e i materiali bituminosi, aventi codice rifiuto CER 170302.
I rifiuti appartenenti alla prima categoria, se non sono stati contaminati, possono essere riutilizzati nello stesso cantiere di produzione senza dover essere più catalogati come rifiuti e quindi senza obbligo di documentazione per il riuso.
I rifiuti misti, invece, non possono in nessun caso essere riutilizzati all’interno del cantiere dove sono stati prodotti, ed è preciso compito del produttore occuparsene sia per quanto riguarda lo smaltimento sia per il conferimento ad un impianto di recupero adatto.