Bollo auto prescritto: una sentenza dice di non pagarlo

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Il bollo auto è una tassa di dominio regionale, gestito appunto da Regioni e Province Autonome e sotto la gestione dell'Agenzia delle Entrate, che fa carico a tutti i proprietari di un auto che risulta nel Pubblico Registro Automobilistico.
Ogni possessori di veicoli deve annualmente versare la somma a suo carico indipendentemente dal fatto che gli stessi veicoli circolano o sono tenuti fermi.

Per tutti coloro che non hanno rispettato il versamento della tassa arriva un sospiro di sollievo, almeno per tutti i soggetti che rientrano in uno specifico periodo di riferimento.

Vediamo di chiarire bene le idee e capire meglio su cosa stabiliscono i vari punti a riguardo.

Cosa succede se la tassa automobilistica è caduta in prescrizione?
Una sentenza dice che non si è tenuti a pagarla nel caso in cui non si riceve alcuna notifica in merito.
Le cartelle esattoriali riguardanti il bollo auto sono infatti state annullate mediante una sentenza comunicata dalla Corte di Cassazione.

Sicuramente, molti considerano il costo del bollo autonoma della più cospicue tasse da sostenere, ma secondo quanto è stato affermato dalla recente sentenza, di cui sopra citata, nel caso in cui il termine massimo entro cui è possibile richiedere il pagamento risulta essere scaduto, il bollo è caduto in prescrizione quindi non vi è nessun obbligo a versare la cifra richiesta.

Si ringrazia Soccorsostradale24.it per le informazioni che ci ha fornito.

Bollo auto in prescrizione: nessun obbligo di pagamento

Per ciò che riguarda, invece, in maniera specifica la tassa automobilistica del bollo, la prescrizione viene calcolata solo nell'eventualità in cui l'agente addetto alla riscossione non ha inviato mai una notifica al debitore di riferimento in un arco di tempo non inferiore a tre anni, quest'ultimi iniziano ad essere calcolati dall' anno seguente a quello riferente lo stesso tributo.

Una notifica di avviso di accertamento, come succede anche per altri atti, ha la funzione di interrompere il termine di prescrizione, che in conseguenza a ciò inizia nuovamente a decorrere daccapo.
Questo processo quindi si verifica ogni qualvolta il debitore riceve un avviso di accertamento, che va dal 1º gennaio dell' anno successivo a quello che prevede il pagamento del bollo di un veicolo.
Entro quest'arco di tempo i mesi conteggiati devono essere 36, dopo i quali la cartella notificata da parte dell' ente autorizzato alla riscossione viene considerata a tutti gli effetti illegittima.

Dal punto di vista giuridico tale sentenza assume un orientamento pacifico, rafforzato anche dall' apposita sentenza n.23397/2016 da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ulteriormente avvalorato di recente dalla sentenza n.625/2021 con la quale la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha deciso di non respingere l'appello esposto da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nell' apposito appello contro l'Agenzia delle Entrate al contribuente è stata convalidata la cancellazione per prescrizione della cartella notificata relativa al pagamento.

In specifica sede i giudici hanno infatti affermato che le Regioni non hanno più diritto di pretendere la riscossione del pagamento del bollo auto al termine del triennio, con ricorrenza come già sopra indicato.
Oltre a ciò le Regioni non sono autorizzate ad effettuare nessuna proroga con leggi proprie, come è stato anche confermato da parte della 1ª Sezione della Corte di Cassazione.

Bollo auto prescritto: cosa affermano le normative

Dopo aver visto cosa prevede la sentenza dettata dalla Corte Costituzionale, si è infatti stabilito che ogni Regione non ha diritto di deliberare in maniera autonoma delle specifiche proroghe, riguardo prescrizione e decadenza della riscossione del pagamento della tassa auto.

Con tale disposizione, quindi, si può dedurre che il legislatore statale seppur conferendo alle Regioni con autonomia ordinaria l'incasso del corrispettivo del bollo insieme ad un potere limitato di variare l'importo stabilito in origine, in aggiunta all' attività di amministrazione riguardante la riscossione e il recupero del pagamento stesso, non ha a tutt'oggi modificato le altre voci che costituiscono la materia del tributo.

Istanza di ricorso o di annullamento

In riferimento a quanto già detto nei paragrafi precedenti, nel caso in cui si riceve un avviso di accertamento in conseguenza a un accertamento della Regine che ha contestato:

  • l'omissione
  • l'insufficiente
  • il pagamento in ritardo

della relativa tassa automobilistica, o di una semplice notifica che ricorda il pagamento della stessa, che se accolta esclude in futuro un ulteriore avviso di accertamento, è possibile effettuare la presentazione dell'istanza d'annullamento in autotutela entro e non oltre i trenta giorni dalla medesima notifica.

Contrariamente a ciò, nella situazione in cui il contribuente è stato destinatario di una cartella esattoriale, l' istanza può essere presentata in via di autotutela non sospende il termine dei 60 giorni riferiti alla data di notifica, entro il quale si può fare ricorso presso la Commissione Tributaria; Regionale in 2º Grado e Provinciale in 1º Grado.

Infatti, nell'ipotesi in cui avviene un mancato pagamento, decorsi i 60 giorni della cartella notificata, sarà svolta in forma coattiva la riscossione del concessionario.